Il Garante Privacy equipara i pixel di tracciamento nelle email ai cookie. Ecco cosa prevedono le nuove Linee guida, quando serve il consenso e quali strade hanno aziende e professionisti che inviano newsletter.
Se la tua azienda invia newsletter o email promozionali, c’è una scadenza da segnare in calendario: entro il 29 ottobre 2026 bisogna adeguarsi alle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sull’uso dei tracking pixel nelle email.
Vediamo in modo semplice cosa cambia, chi riguarda e come muoversi.
Cosa sono i tracking pixel
Un tracking pixel è un’immagine minuscola, di solito 1×1 pixel e invisibile, inserita nel corpo di un’email. Quando il destinatario apre il messaggio, il suo client di posta scarica l’immagine e il mittente riceve un segnale: quella persona ha aperto l’email, in quel momento, con quel dispositivo.
È il meccanismo su cui si basano le statistiche di apertura (il cosiddetto open rate) delle principali piattaforme di email marketing, che spesso lo attivano di default. Il destinatario, nella maggior parte dei casi, non si accorge di nulla.
Cosa ha deciso il Garante
Con il provvedimento del 17 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026, il Garante ha adottato le Linee guida sui tracking pixel nelle email. Il principio di fondo è chiaro: i pixel sono strumenti di tracciamento e vanno trattati come i cookie, nel quadro dell’art. 122 del Codice Privacy e del GDPR.
In concreto, quando i pixel servono a monitorare le aperture del singolo destinatario (per valutare le campagne, modulare frequenza e contenuti o profilare gli interessi) servono:
- un’informativa specifica, chiara e comprensibile;
- un consenso preventivo, libero, specifico e informato;
- la possibilità di revocare in modo semplice e granulare: il destinatario deve poter rifiutare solo il tracciamento, continuando a ricevere le email;
- la registrazione delle scelte dell’interessato da parte del titolare.
Le Linee guida riguardano chiunque, pubblico o privato, usi pixel nelle proprie email: aziende, professionisti, associazioni, enti. I sei mesi concessi per adeguarsi scadono il 29 ottobre 2026 e il Garante ha inserito i controlli su questo tema tra le attività ispettive del secondo semestre 2026.
Quando il consenso non serve
Le Linee guida prevedono alcune eccezioni. Il consenso non è richiesto per:
- attività strettamente necessarie alla trasmissione dell’email o al servizio richiesto;
- esigenze di sicurezza;
- comunicazioni istituzionali o di servizio obbligatorie per legge, quando occorre verificarne l’effettiva presa visione;
- la misurazione del tasso di apertura complessivo, solo se i dati sono anonimizzati in modo da impedire qualsiasi misurazione riferita al singolo.
Attenzione all’ultimo punto: le statistiche standard delle piattaforme di invio sono quasi sempre legate al singolo contatto, quindi in genere non rientrano in questa eccezione.
E chi ha già una lista di iscritti?
Per i trattamenti già in corso, il Garante chiede di integrare l’informativa al primo invio utile. Per le nuove iscrizioni vale invece la regola del consenso preventivo, quando necessario.
In pratica: chi raccoglie oggi nuovi contatti deve già avere form e informativa aggiornati.
Le due strade possibili
- Disattivare il tracciamento delle aperture
Le newsletter continuano a partire normalmente, ma senza pixel. È la soluzione più rapida e con meno rischi. Si perdono i dati di apertura, ma restano disponibili altre metriche utili, come invii, consegne e rimbalzi.
- Mantenere il tracciamento e adeguarsi
È la strada per chi considera le metriche di apertura essenziali. Richiede di:
- aggiornare l’informativa privacy relativa alla newsletter;
- aggiornare il form di iscrizione con un’informativa breve e una formula di consenso;
- informare gli iscritti attuali con il primo invio utile;
- inserire in ogni email un link per revocare il solo tracciamento;
- gestire nella piattaforma un gruppo di contatti “senza tracciamento”, registrandone le scelte.
C’è un aspetto operativo da non sottovalutare: alcune piattaforme diffuse consentono di disattivare il tracciamento solo per l’intera campagna, non per il singolo contatto. In questi casi ogni newsletter, e ogni email automatica, va preparata e inviata in due versioni, una con tracciamento e una senza. Oltre al setup iniziale si aggiunge quindi un impegno ricorrente, da valutare nel rapporto costi/benefici.
Un approccio prudente è combinare le due strade: disattivare subito il tracciamento per rispettare la scadenza e, se le metriche servono davvero, riattivarlo solo dopo aver completato tutti gli adempimenti.
Checklist entro il 29 ottobre
☐ Verificare quali email (newsletter, automazioni, email transazionali) contengono pixel di tracciamento
☐ Chiarire per quali finalità vengono usati i dati di apertura
☐ Individuare la base giuridica: consenso o una delle eccezioni previste
☐ Scegliere se disattivare il tracciamento o adeguarsi
☐ Se si mantiene il tracciamento: aggiornare informativa, form, footer e gestione delle preferenze
☐ Coinvolgere il DPO o il consulente privacy per validare testi e scelte
Come possiamo aiutarti
In Papaya gestiamo newsletter e campagne di email marketing per i nostri clienti e conosciamo da vicino le piattaforme di invio. Possiamo aiutarti a verificare le impostazioni attuali, disattivare il tracciamento, configurare form, footer e pagine delle preferenze e preparare testi di partenza da far validare al tuo consulente privacy. Contattaci per fare il punto sulle tue newsletter prima della scadenza.
Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale.
Per la valutazione del caso specifico rivolgiti al tuo DPO o consulente privacy.
